Aggiornamenti Giurisprudenziali

SULLA COMPATIBILITÀ DELLE GARANZIE PERSONALI CON IL FONDO MCC ALLA LUCE DELLA RECENTISSIMA PRONUNCIA DEL TRIBUNALE DI PAVIA DELL’11 LUGLIO 2024 N. 1124

La facoltà da parte di terzi di rilasciare garanzie personali, pur in presenza di garanzia del Mediocredito, non è esclusa dalla stessa normativa in materia.”

Questo il principio espresso dal Tribunale di Pavia, Giudice dr. Renato Cameli, con sentenza dell’11 luglio 2024 n. 1124

 

  1. La vicenda

La questione affrontata dal Tribunale di Pavia verte sulla validità di una fideiussione personale prestata a presidio di un finanziamento assistito dalla garanzia del Fondo per le piccole e medie imprese (Legge 1996/662 “Garanzia del Fondo”). Il fulcro dell’indagine risiede nell’analisi della normativa vigente in materia e specificatamente nell’art. 4.4 del D.M. 23 settembre 2005 secondo cui “sulla quota di finanziamento garantita dal Fondo non può essere acquisita alcuna altra garanzia reale, assicurativa e bancaria”.

La norma, dunque, se da un lato fa riferimento espresso alle garanzie prestare da intermediari assicurativi e bancari, nulla dice circa l’acquisizione di garanzie personali prestate da persone fisiche. Con la pronuncia in commento, dunque, il Tribunale ha ritenuto valida e operante la garanzia oggetto del contendere, non essendo essa assimilabile a nessuna delle categorie specificamente delineate nel disposto normativo (reali, assicurative e bancarie). D’altronde, osserva correttamente il Giudicante, se il legislatore avresse voluto estendere tale limite ad ogni forma di garanzia, avrebbe adottato una terminologia generica e onnicomprensiva, con riferimento alle garanzie tout court, senza ricorrere a qualificazioni dettagliate quali reali, assicurative, bancarie.

 

  1. Introduzione alla Garanzia del Fondo Pubblico

L’accesso alla Garanzia del Fondo Pubblico per le PMI, nota come MCC, è una prassi nota nel contesto economico-finanziario italiano, concepita per facilitare l’accesso al credito delle piccole e medie imprese (PMI). L’istituto trova la propria fonte normativa nel decreto legislativo n. 662 del 23 dicembre 1996, ulteriormente regolamentato dal Decreto Ministeriale del 23 settembre 2005, che ha definito le condizioni di ammissibilità e le disposizioni generali per l’amministrazione del Fondo stesso.

La garanzia MCC si configura dunque come una garanzia pubblica, ossia un impegno assunto dallo Stato attraverso il Fondo, di natura accessoria rispetto all’obbligazione principale assunta dal debitore nei confronti del creditore finanziatore. La finalità primaria di tale garanzia è quella di mitigare il rischio creditizio assunto dalle istituzioni finanziarie nell’erogazione di finanziamenti a favore delle PMI, che costituiscono l’ossatura portante del tessuto produttivo nazionale.

 

  1. La Fideiussione personale e la differenza con le Fideiussioni bancarie e assicurative

Nella sentenza in commento viene chiarito come la natura della garanzia personale, non configurabile come reale, assicurativa o bancaria, esclude l’applicazione del divieto normativo contemplato dal D.M. 23 settembre 2005. È infatti noto che la fideiussione personale emerge con connotazioni nettamente distintive rispetto alle fideiussioni bancarie e assicurative. Mentre queste ultime sono fornite, rispettivamente, da istituti bancari e compagnie assicurative, la fideiussione personale è prestata da un soggetto privato, il quale si impegna con il proprio patrimonio a garantire l’adempimento delle obbligazioni di un terzo. La distinzione è di fondamentale rilevanza: le fideiussioni bancarie e assicurative comportano l’intervento di intermediari finanziari sottoposti a specifici obblighi regolamentari, mentre la fideiussione personale, configurandosi come un accordo tra privati, non implica tali oneri. Nella vicenda in commento, lo Studio MFLAW StapA ha evidenziato accuratamente le differenze tra garanzia personale e garanzia bancaria, dimostrando in modo inequivocabile come la normativa di riferimento, escluda esplicitamente le garanzie reali, assicurative e bancarie, ma non faccia menzione alcuna delle garanzie personali. La pronuncia del Tribunale, che ha avallato tale interpretazione, non solo ha riaffermato l’adesione stringente alla normativa vigente, ma ha altresì sottolineato che qualsiasi interpretazione estensiva o analogica del divieto normativo risulterebbe infondata, alla luce della chiarezza con cui il legislatore ha delineato le categorie di garanzie soggette a limitazione.

 

  1. Osservazioni conclusive

Con una esegesi normativa rigorosa e aderente al dettato letterale del D.M. 23 settembre 2005, il Tribunale di Pavia ha delineato con chiarezza un principio giuridico di rilievo per l’intero sistema creditizio nella misura in cui salvaguarda la flessibilità operativa degli intermediari finanziari e valorizza l’autonomia negoziale dei soggetti privati, senza ingiustificati restringimenti che potrebbero inibire il libero dispiegarsi delle relazioni economiche. Rientra pertanto nella discrezionalità delle istituzioni bancarie la valutazione dell’opportunità di richiedere ulteriori garanzie poiché la presenza della Garanzia del Fondo, di certo, non esonera dalla gestione del rischio connesso alla concessione e amministrazione del finanziamento. Detto approccio ribadisce che, sebbene il Fondo offra una protezione significativa, il rischio di credito resta una componente intrinseca e inscindibile del processo di concessione del finanziamento, richiedendo una valutazione prudente e contestuale da parte delle Banche.

 

Avv. Micol Marino

Associate MFLaw Roma

  

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